biologico nell’UE
Il Sistema di Certificazione dei Prodotti Biologici nei paesi della Unione Europea
I regolamenti CE 834/07 ed 889/08 disciplinano la certificazione degli operatori che applicano le norme previste dai Regolamenti Comunitari. Lo scopo di questi regolamenti è di offrire al consumatore la garanzia di un prodotto ottenuto senza l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi e senza l’impiego di Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.) ed è valido in tutti i paesi che fanno parte dell’Unione Europea in cui ne hanno libera circolazione.
Il controllo e la certificazione degli operatori che applicano le norme previste dai Regolamenti Comunitari sono demandate dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali a Organismi di Controllo legalmente riconosciuti. Le norme previste devono essere rispettate da tutti gli operatori (produttori e commercializzatori che intervengono lungo la filiera, dalla produzione alla vendita) che intendono essere controllati e certificati .
Quando un produttore agricolo o altro operatore decide di iniziare a produrre con metodo biologico deve presentare all’autorità competente (Regioni e Provincie autonome) e ad uno degli undici Organismi di Controllo una notifica di inizio attività (su apposito modulo) che rappresenta il biglietto di ingresso nel mondo del biologico. Con la notifica l’operatore si impegna a rispettare le norme tecniche e gli adempimenti previsti dai Regolamenti CE 834/07 ed 889/08 e ad accettare i controlli previsti dall’Organismo di Controllo.
Nella notifica sono indicate tutte le informazioni relative all’azienda; in particolare, oltre ai dati anagrafici dell’azienda (ragione sociale, ubicazione, responsabili aziendali ecc.) vengono descritte in modo molto dettagliato tutte le informazioni relative alle unità di produzione del prodotto biologico (superficie, riferimenti catastali, orientamento produttivo, centri di condizionamento e/o stoccaggio, centri di preparazione/lavorazione/spedizione) le quali devono essere tutte identificate e ben separate da altre unità che possono presentare potenziali rischi di contaminazione.
L’Organismo di Controllo, contestualmente all’arrivo della notifica, attiverà la “fase di avvio” con una verifica ispettiva in azienda, al fine di verificarne la conformità per l’ingresso nel sistema di controllo. Successivamente, valutata l’idoneità , ne darà comunicazione in forma scritta all’operatore.
L’operatore riceve periodicamente, anche senza preavviso e almeno una volta l’anno, visite ispettive da parte dell’Organismo di Controllo per la verifica del processo produttivo. Durante i controlli vengono prelevati anche i campioni di prodotto per effettuare le analisi di laboratorio di controllo.
Su richiesta dell’operatore, l’Organismo di Controllo rilascia la certificazione attestante l’inserimento dell’azienda nel sistema di controllo (Certificato di Azienda Controllata) ed i certificati relativi alla vendita dei prodotti agricoli.
Questi ultimi possono essere di due tipi:
- Certificato di Prodotto che viene utilizzato per prodotti agricoli non ancora confezionati o destinati alla lavorazione il cui trasporto avviene fra operatori assoggettati al Regime di Controllo ai sensi dei regolamenti CE 834/07 ed 889/08.
- Autorizzazione alla stampa di etichette, rilasciata all’operatore dall’Organismo di Controllo e destinata a contrassegnare i prodotti confezionati.
La vigilanza viene effettuata dal NAS (Nucleo Antisofisticazione dei Carabinieri), dagli operatori delle ASL e dagli agenti del Servizio Repressioni Frodi.
L’azienda agricola deve infine sottostare ad un periodo di conversione al biologico della durata di due anni per le colture a ciclo annuale e di tre anni per le colture pluriennali.